1) DATA DI INIZIO DEL SERVIZIO DI GARANZIA PARTI
La validità del presente decorre, per ogni singola macchina di cui alla lista in allegato, dalla data di decorrenza canone.
2) MODALITÀ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI GARANZIA PARTI
Il servizio di garanzia parti viene prestato al fine di mantenere o ripristinare le macchine in regolari condizioni di funzionamento.
Esso comprende :
– la sostituzione di ogni parte ritenuta guasta e/o non funzionante.
Il servizio viene fornito dalle ore 9.00 alle ore 18.00 di ogni giorno lavorativo (dal lunedì al venerdì) esclusi i periodi di chiusura per ferie.
Le parti saranno consegnate con servizio next-day dove presente o messe a disposizione del cliente c/o di noi entro le 24 ore dalla richiesta.
Il Cliente è responsabile di istituire apposite procedure per la sicurezza e la riservatezza dei propri dati contenuti sui dischi o altri dispositivi atti a tale scopo.
Il materiale sostituito dovrà essere reso alla Momiz Broker srl a spese del cliente entro e non oltre le 48 ore dalla ricezione della parte in sostituzione.
Le parti restituite dalla sostituzione dovranno riportare il numero di serie notificato dal cliente in fase di stesura del contratto. Diversamente la sostituzione verrà addebitata al valore di vendita a listino Momiz.
3) FACOLTÀ DI RECEDERE DAL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
Il presente contratto è di durata definita.
Il Cliente potrà prima della scadenza, risolvere il contratto o disdire il servizio per singole macchine, qualora le macchine siano state vendute. Il recesso, comunicato a mezzo raccomandata A.R. , produce effetto a partire dal mese successivo a quello della comunicazione.
4) CONDIZIONI DI PAGAMENTO
Il canone base di garanzia parti verrà fatturato anticipatamente con la scadenza temporale indicata in allegato.
Il canone di garanzia parti per ciascuna macchina inizierà dalla “data di decorrenza canone”.
Gli addebiti per frazione di mese verranno calcolati pro-rata sulla base di un trentesimo del canone mensile per ogni giorno.
I canoni indicati sono al netto di qualsiasi tassa, imposta o contributo.
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati senza alcuna deduzione, entro 30 giorni dalla data della relativa fattura, a favore della Momiz Broker srl.
In caso di ritardato pagamento, verranno conteggiati ed addebitati gli interessi di mora nella misura pari al tasso ufficiale di sconto via via corrente, aumentato di 5 punti, fermo restando ogni altro articolo di legge e di contratto nonché la sospensione dell’esecuzione del servizio fino al pagamento integrale dei canoni scaduti.
5) MODIFICHE ALLA CONFIGURAZIONE DELLE MACCHINE, DISPOSITIVI ADDIZIONALI, CAMBI DI MODELLO
Eventuali modifiche nelle caratteristiche delle macchine, comportano l’estensione automatica del presente contratto alla macchina modificata, con la conseguente variazione del canone base di garanzia parti, con semplice comunicazione scritta da parte della Momiz Broker srl.
Il contratto cui si farà riferimento sarà quello della macchina originaria.
6) ESCLUSIONI
Il servizio di garanzia parti non comprende:
a) la fornitura di prodotti ausiliari o accessori;
b) l’intervento tecnico di sotituzione;
c) il lavoro sistemistico di configurazione parte e ricaricamento drive o software danneggiato
d) la sostituzione di parti manomesse
7) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA’
Il servizio di garanzia parti fornito in base al presente contratto non assicura che il funzionamento delle macchine avverrà senza interruzioni od errori.
La Momiz Broker srl non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre quelle espressamente previste nel presente contratto, rimanendo in tutti i casi esclusa ogni responsabilità della Momiz Broker srl per danni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo, ivi compresi i danni derivanti dall’uso delle macchine, salvo i limiti inderogabili di legge.
La Momiz Broker srl non sarà responsabile qualora il servizio non possa essere reso per cause non imputabili alla stessa.
8) DISPOSIZIONI GENERALI
Il Cliente garantisce di essere proprietario delle macchine elencate nel presente contratto o comunque di essere autorizzato dal proprietario a stipulare il contratto per il servizio di manutenzione.
I servizi Momiz Broker srl non previsti nel contratto verranno forniti, se disponibili, alle tariffe per tempo e materiale, vigenti al momento della prestazione.
Qualsiasi azione legale, in qualunque forma, relativa alle pattuizioni di cui al presente contratto, dovrà essere iniziata dalle parti a pena di decadenza entro 2 anni dal verificarsi del fatto che ha originato tale azione.
Il presente contratto annulla e sostituisce qualsiasi precedente contratto di garanzia parti relativamente alle macchine elencate a fronte della presente ed in eventuali allegati.
Esso costituisce la integrale manifestazione di tutti gli accordi scritti o verbali intervenuti tra il Cliente e la Momiz Broker srl per la riparazione o manutenzione delle macchine qui elencate. Le condizioni del presente contratto prevarranno su qualsiasi diversa pattuizione.
Nessuna aggiunta o modifica al presente contratto sarà efficace se non stipulata in forma scritta da persone munite degli idonei poteri di rappresentatività dei contraenti .
9) CLAUSOLA RISOLUTIVA E MISURA MINIMA DEL RISARCIMENTO
La violazione da parte del Cliente di uno degli obblighi derivanti dal presente contratto, qualora sia rimasta senza effetto l’intimazione scritta della Momiz Broker srl di ottemperarvi entro 10 giorni ai sensi dell’art. 1454 C.C., renderà il presente contratto risolto, con l’obbligo del risarcimento dei danni.
Questi vengono convenzionalmente stabiliti nella misura minima pari all’entità del canone maturato sino alla normale scadenza contrattuale prossima.
10) ARBITRATO
Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione saranno deferite al foro competente di Milano.
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